Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. |
Commenti
Ciao!
Daniele il Rockdichter
love, tired mod
...
ahhh non è ancora ufficiale... vero!
:-///
Seconda cosa ne stanno facendo carta da toilette come dice Baol!...
Staremo a vedere.
Ho una rabbia addosso...purtroppo comincio a sentirmi sempre meno italiana. Brutta cosa questa. :(
-__-''
@brunhilde. ci avevo pensato anch'io
@rockpoeta: magari Dichter, magari..
@mod: e di spazio ce ne sarebbe per i posters!
@daisy: aspetta solo un po'
@spes: la tua stessa paura l'ho io.
@cristina: benvenuta! costitu..qcs